1. Profili generali
1.1 Premessa
Negli incidenti stradali e negli infortuni sul lavoro, molte delle informazioni più importanti per la successiva ricostruzione dell’evento sono disponibili soltanto nell’immediatezza o nei primi giorni successivi.
Tracce presenti sulla carreggiata possono infatti essere rapidamente cancellate dal traffico o dalle condizioni atmosferiche, mentre veicoli, macchine e attrezzature vengono spostati, riparati o modificati. Le registrazioni video rischiano di essere sovrascritte, i dati elettronici di andare perduti, la configurazione dei luoghi di cambiare e i testimoni occasionali di diventare difficili da rintracciare.
Per questa ragione, quando è possibile senza compromettere la sicurezza delle persone e senza interferire con le attività di soccorso o con gli accertamenti svolti dalle autorità, assume particolare importanza documentare tempestivamente lo stato dei luoghi, dei mezzi, delle attrezzature, delle tracce e di ogni altro elemento potenzialmente rilevante.
Negli incidenti stradali e negli infortuni sul lavoro, ricostruzione tecnica e valutazione giuridica sono strettamente connesse. L’accertamento delle responsabilità e del nesso causale, così come la valutazione dei profili penali o risarcitori, richiede una corretta ricostruzione dell’evento. Allo stesso tempo, la rilevanza degli elementi tecnici raccolti si comprende pienamente soltanto alla luce delle questioni giuridiche poste dal caso concreto.
Una traccia di frenata, una particolare deformazione del veicolo, la posizione di un riparo di una macchina, un indumento, una registrazione video o un dato elettronico non rappresentano quindi semplici elementi descrittivi, in quanto possono incidere sulla ricostruzione dell’evento, sull’individuazione delle condotte tenute, sulla verifica di eventuali violazioni cautelari, sull’accertamento del nesso causale e, infine, sulla valutazione delle responsabilità.
La tempestiva conservazione delle fonti di prova assume pertanto una duplice funzione, perché consente di ricostruire nel modo più attendibile possibile ciò che è avvenuto e, allo stesso tempo, di mettere a disposizione gli elementi necessari per la successiva valutazione giuridica dell’evento.
In termini generali, è quindi importante non documentare soltanto ciò che appare immediatamente rilevante, ma anche ciò che potrebbe diventarlo successivamente nella ricostruzione tecnica e probatoria del caso.
1.2 La priorità della sicurezza e la necessità di non alterare la scena
La documentazione dell’evento non deve mai prevalere sulla tutela dell’incolumità delle persone.
Non è quindi opportuno entrare o permanere in una carreggiata esposta al traffico per realizzare fotografie, avvicinarsi a macchine ancora in movimento, intervenire su impianti elettrici, sostanze pericolose o strutture instabili, né assumere qualsiasi altra condotta capace di creare un nuovo rischio.
Allo stesso modo, le attività di documentazione non devono interferire con i soccorsi, con le operazioni delle forze dell’ordine, della polizia giudiziaria, degli organi di vigilanza o degli altri soggetti istituzionalmente incaricati degli accertamenti.
Quando la situazione lo consente, va evitata l’alterazione dello stato dei luoghi. Lo spostamento di un oggetto, di un veicolo o di una sua parte, di un utensile o di un componente di una macchina può modificare una configurazione che, in un momento successivo, potrebbe assumere rilevanza decisiva.
Ciò non significa naturalmente che nulla può essere spostato. Le esigenze di soccorso, di sicurezza, di eliminazione di un pericolo o di ripristino della circolazione rendono spesso inevitabili determinate modifiche. In questi casi è importante, quando possibile, documentare la situazione prima dell’alterazione oppure, se ciò non è stato possibile, ricostruire successivamente quali elementi sono stati spostati, da chi e per quale ragione.
La conservazione dello stato dei luoghi non costituisce quindi un fine autonomo, ma serve a preservare i rapporti spaziali e funzionali tra gli elementi della scena, che possono risultare fondamentali per la successiva interpretazione tecnica e giuridica dell’accaduto.
1.3 Come documentare correttamente lo stato dei luoghi
Fotografie e video realizzati tempestivamente assumono spesso notevole importanza, ma la loro utilità dipende anche dal modo nel quale vengono realizzati.
Una fotografia molto ravvicinata rappresenta bene una singola traccia, ma risulta poco utile se non consente di stabilire dove quella traccia si trova rispetto al resto della scena. Al contrario, una sola immagine panoramica colloca correttamente gli elementi nello spazio, ma non sempre rende leggibili i particolari di piccole dimensioni.
La documentazione va quindi organizzata secondo una progressione logica, iniziando dalla scena nel suo complesso, per passare poi alle singole zone interessate, alle immagini a distanza intermedia che collegano ciascun particolare all’ambiente circostante e, infine, alle fotografie di dettaglio.
Quando serve una valutazione dimensionale, è utile realizzare anche immagini contenenti riferimenti metrici, senza però alterare la scena. In questi casi è bene disporre anche di fotografie precedenti della stessa zona, realizzate prima dell’introduzione di qualsiasi oggetto utilizzato come riferimento.
Negli incidenti stradali questo metodo permette, ad esempio, di collocare una traccia o un frammento rispetto alla carreggiata, ai veicoli e al presumibile punto d’urto. Negli infortuni sul lavoro consente invece di comprendere la posizione di un componente, di un comando o di un dispositivo di protezione rispetto alla macchina, alla postazione di lavoro e alla posizione dell’infortunato.
Vanno documentate anche le zone apparentemente secondarie. Un veicolo parcheggiato, una siepe, un palo, una recinzione, un materiale depositato accanto a una macchina, una macchia sul pavimento o un oggetto apparentemente estraneo sembrano talvolta irrilevanti nell’immediatezza, ma assumono un ruolo determinante quando emerge una specifica ipotesi ricostruttiva.
Per la stessa ragione, indumenti, caschi, dispositivi di protezione, parti danneggiate, componenti distaccati o altri oggetti coinvolti nell’evento non vanno eliminati o modificati prima di valutarne la possibile rilevanza.
1.4 Conservazione dei file originali e della documentazione digitale
Le fotografie e i video vanno conservati, per quanto possibile, nella versione originale prodotta dal dispositivo.
Ritagli, correzioni, regolazioni della luminosità, annotazioni grafiche o altre elaborazioni vanno effettuati su copie, lasciando inalterato il file originale.
Gli originali digitali contengono spesso informazioni associate allo scatto, quali data, ora, caratteristiche tecniche dell’immagine e, in alcuni casi, dati relativi alla posizione. Anche quando tali informazioni non sono decisive, la disponibilità del file originale consente una valutazione più completa della provenienza e delle caratteristiche della documentazione.
È bene evitare di conservare soltanto fotografie o video inoltrati attraverso applicazioni o piattaforme che spesso comprimono i file, li ridimensionano o ne modificano alcune informazioni associate. Se il materiale è stato realizzato da un testimone o da un’altra persona presente sul posto, è quindi opportuno ottenere, quando possibile, i file originali.
Una volta raccolta la documentazione, è inoltre prudente conservarne almeno una seconda copia su un supporto o sistema distinto, mantenendo un’organizzazione che consenta di riconoscere la provenienza dei singoli file e di distinguere gli originali dalle eventuali copie successivamente elaborate.
La stessa attenzione va riservata agli altri documenti digitali. Registrazioni, esportazioni di dati, log e file provenienti da sistemi telematici o elettronici vanno preservati nel formato più vicino possibile alla fonte originaria e accompagnati, quando necessario, dalle informazioni utili a comprenderne la provenienza e le modalità di acquisizione.
1.5 Testimoni e memoria dell’evento
I recapiti delle persone presenti vanno raccolti tempestivamente.
Un testimone occasionale rischia infatti di allontanarsi senza lasciare alcuna informazione e di diventare successivamente difficile o impossibile da identificare. Questa eventualità riguarda tanto gli incidenti stradali quanto gli infortuni sul lavoro.
Oltre al nominativo e ai recapiti, assume rilievo anche la posizione dalla quale il testimone ha osservato l’evento. La possibilità di vedere o percepire una determinata circostanza dipende infatti dal punto di osservazione, dalla distanza, dagli ostacoli presenti e dalle condizioni ambientali.
È bene evitare di suggerire ai testimoni una ricostruzione già formulata. Il valore dell’informazione aumenta quando il racconto conserva il più possibile la spontaneità di ciò che la persona ricorda di avere effettivamente percepito.
Analoga attenzione merita la memoria delle persone direttamente coinvolte. Appena le condizioni lo consentono, è utile annotare ciò che si ricorda delle circostanze immediatamente precedenti, concomitanti e successive all’evento, comprese le condizioni dei luoghi, la presenza di altre persone e quanto percepito nell’immediatezza.
Non si tratta di formulare una versione dei fatti in funzione di esigenze difensive, ma semplicemente di conservare il ricordo prima che il trascorrere del tempo e le informazioni apprese successivamente possano modificarlo.
1.6 Registrazioni video e altre fonti destinate a scomparire
La presenza di telecamere e sistemi di videosorveglianza va verificata tempestivamente.
Negli incidenti stradali assumono rilievo, ad esempio, le telecamere comunali, gli impianti di esercizi commerciali, abitazioni, distributori di carburante, aziende, parcheggi e condomini, nonché le telecamere installate sui mezzi di trasporto pubblico, le dashcam e altri dispositivi di registrazione.
Negli infortuni sul lavoro vanno invece considerati gli impianti di videosorveglianza aziendale, le telecamere di linea, i sistemi di controllo degli accessi e le altre apparecchiature utilizzate nell’organizzazione produttiva.
Non basta però accertare l’esistenza di una telecamera, ma occorre individuarne la posizione, l’orientamento, la zona effettivamente inquadrata, l’eventuale presenza di ostacoli e, quando possibile, il soggetto che gestisce le registrazioni.
Il fattore tempo assume particolare importanza, perché numerosi sistemi cancellano o sovrascrivono automaticamente le immagini.
La necessità di preservare una registrazione va quindi valutata nell’immediatezza e, nei casi rilevanti, è opportuno attivare tempestivamente gli strumenti necessari a evitarne la perdita e a consentirne la successiva acquisizione da parte dei soggetti legittimati e secondo le procedure applicabili.
Lo stesso criterio vale per ogni altra fonte destinata a modificarsi o a scomparire rapidamente. L’esigenza fondamentale consiste nell’individuarne tempestivamente l’esistenza e nel preservarne la disponibilità finché risulta ancora possibile esaminarla.
2. Incidenti stradali
2.1 Documentazione della scena dell’incidente
Negli incidenti stradali la scena conserva spesso informazioni difficilmente ricostruibili con la stessa precisione una volta ripristinata la normale circolazione.
Quando è possibile farlo in sicurezza e senza interferire con i rilievi ufficiali, vanno documentati la posizione finale e l’orientamento dei veicoli coinvolti, i danni, i frammenti e i detriti, le tracce di frenata, di strisciamento o di scarrocciamento, eventuali liquidi o materiali presenti sulla carreggiata e gli oggetti trasportati o dispersi a seguito dell’urto.
Particolare attenzione va riservata all’ambiente nel quale l’incidente si è verificato. Assumono rilievo la geometria della strada, la larghezza e il numero delle corsie, le curve, i dossi, le variazioni altimetriche, le intersezioni e gli accessi laterali, gli attraversamenti pedonali, la segnaletica verticale e orizzontale, eventuali cantieri e restringimenti, nonché gli elementi apparentemente secondari o temporanei che incidono sulla visuale, come veicoli parcheggiati, cassonetti, vegetazione, insegne o materiali depositati sul margine della strada.
Le condizioni del fondo meritano grande attenzione. La presenza di acqua, fango, ghiaia, detriti, buche, avvallamenti o altre anomalie assume rilievo sia nella ricostruzione del comportamento del veicolo sia nella valutazione della condotta di guida.
Vanno inoltre annotate e documentate le condizioni meteorologiche effettivamente presenti nell’immediatezza dell’evento.
La ragione di questa raccolta non è soltanto descrittiva. La posizione dei diversi elementi assume rilievo nella valutazione del campo di visibilità, della reciproca percepibilità degli utenti, della prevedibilità del pericolo, dei tempi disponibili per reagire e, conseguentemente, delle condotte concretamente esigibili e del loro eventuale rilievo causale.
Quando il luogo viene fotografato nuovamente nei giorni successivi, è necessario considerare le modifiche intervenute nel frattempo. Tra queste rientrano, ad esempio, lo spostamento o la presenza di eventuali veicoli parcheggiati, il taglio della vegetazione, la rimozione di una segnalazione temporanea, l’asciugatura della pavimentazione o la cancellazione di una traccia.
Per questo motivo, le immagini realizzate nell’immediatezza hanno un valore documentale che difficilmente un sopralluogo successivo restituisce integralmente.
2.2 Incidenti avvenuti in orario notturno o in condizioni di ridotta visibilità
Negli incidenti avvenuti di notte, al crepuscolo, con nebbia, precipitazioni intense o in altre condizioni di ridotta visibilità, la documentazione dell’ambiente richiede particolare attenzione.
Se l’evento si verifica in orario notturno, i luoghi vanno documentati sia nelle condizioni di illuminazione esistenti nell’immediatezza, quando ciò è concretamente possibile, sia successivamente in condizioni di luce naturale.
Le due serie di immagini svolgono funzioni differenti: le fotografie notturne documentano l’ambiente luminoso nel quale si è verificato l’evento, mentre quelle diurne rendono più facilmente riconoscibili elementi difficili da individuare al buio.
Quando la percepibilità assume rilievo centrale, è utile anche un successivo sopralluogo notturno svolto, per quanto possibile, in condizioni confrontabili con quelle esistenti al momento dell’evento.
Vanno osservati e documentati la posizione e la tipologia dei punti luce, i lampioni funzionanti e quelli eventualmente danneggiati o spenti, le zone illuminate e quelle in ombra, le insegne luminose, l’illuminazione proveniente dagli edifici, la presenza di vegetazione o strutture che schermano la luce e le eventuali sorgenti di abbagliamento.
Particolare attenzione va riservata alla presenza, nell’immediatezza dell’incidente, di veicoli provenienti in senso opposto. I relativi proiettori possono determinare fenomeni di abbagliamento o ridurre sensibilmente il contrasto con il quale un pedone, un ciclista o un altro ostacolo viene percepito.
In determinate configurazioni, soprattutto su strade scarsamente illuminate, l’incrocio con un veicolo proveniente in senso opposto rende estremamente difficoltoso l’avvistamento di un pedone o di un ciclista che attraversa la carreggiata.
Va quindi verificato, per quanto possibile, se al momento dell’evento era in corso l’incrocio con un altro veicolo e vanno raccolti gli elementi utili a ricostruirne la direzione di marcia, la posizione e il momento del passaggio rispetto all’investimento.
Quando disponibili, assumono rilievo anche la tipologia e le caratteristiche dei proiettori dei veicoli, distinguendo, ad esempio, tra sistemi alogeni, allo xeno e a LED, il loro stato di funzionamento e di regolazione, lo stato di pulizia e l’eventuale opacizzazione o deterioramento delle superfici trasparenti, l’utilizzo degli anabbaglianti o degli abbaglianti, l’eventuale presenza di sistemi automatici o adattivi e le ulteriori sorgenti luminose presenti nella scena.
Le condizioni della pavimentazione assumono particolare rilievo nella valutazione della visibilità. Un fondo bagnato riflette la luce dei fari, dei lampioni e delle altre sorgenti presenti, creando zone di maggiore luminosità, riflessi e possibili fenomeni di abbagliamento che rendono più difficile distinguere un pedone, un ciclista o un altro ostacolo rispetto allo sfondo. A ciò può aggiungersi la nebulizzazione dell’acqua sollevata dagli pneumatici dei veicoli, che diffonde la luce nell’ambiente e riduce ulteriormente la nitidezza e il contrasto della scena.
Le normali fotografie notturne non vanno però interpretate come una riproduzione fedele della percezione visiva umana. Smartphone e fotocamere regolano spesso automaticamente esposizione, sensibilità, contrasto, tempi di scatto e altri parametri. Un’immagine apparentemente molto luminosa non corrisponde quindi necessariamente a ciò che una persona era concretamente in grado di vedere al momento dell’evento.
Quando la visibilità rappresenta uno degli elementi decisivi del caso, la documentazione fotografica costituisce pertanto un importante punto di partenza, ma la sua valutazione richiede generalmente un successivo esame tecnico che tenga conto anche delle caratteristiche e dell’effettiva funzionalità dei proiettori del veicolo, della configurazione dell’ambiente, delle sorgenti luminose, nonché delle caratteristiche e della posizione dell’ostacolo o dell’utente della strada da percepire.
Tali circostanze assumono rilievo diretto nella ricostruzione della distanza di avvistamento e del tempo concretamente disponibile per reagire e, conseguentemente, nella valutazione della velocità prudenziale e della condotta esigibile dal conducente, nonché dell’evitabilità dell’evento.
2.3 Investimento di pedoni
Negli investimenti di pedoni, soprattutto quando avvenuti di notte o in condizioni di ridotta visibilità, l’abbigliamento indossato assume grande rilevanza tecnica e giuridica.
Quando gli indumenti sono disponibili e presentano interesse ai fini ricostruttivi, vanno conservati e documentati fotograficamente prima di essere lavati, riparati o modificati.
Assumono particolare importanza il colore degli abiti, l’estensione delle superfici chiare o scure, la presenza di inserti retroriflettenti, di giubbotti o di altri elementi ad alta visibilità, nonché le scarpe, le borse, gli zaini e gli ulteriori oggetti indossati o trasportati.
La documentazione non va limitata al particolare apparentemente più significativo. È bene fotografare gli indumenti nel loro complesso, anteriormente, posteriormente e lateralmente. Quando necessario, inoltre, è utile realizzare immagini di dettaglio relative a eventuali materiali riflettenti, lacerazioni, abrasioni o altre tracce.
Nel caso di persona deceduta, il corpo, gli indumenti e gli oggetti sottoposti agli accertamenti dell’autorità non vanno toccati, spostati o comunque alterati. La loro eventuale rilevanza va considerata anche successivamente, quando tali beni vengono restituiti ai familiari, poiché la conservazione può risultare importante anche a distanza di tempo.
Va inoltre documentata, quando ancora ricostruibile, la zona dalla quale il pedone proveniva, insieme all’eventuale presenza di veicoli, vegetazione, manufatti o altri elementi che ne limitavano la visibilità, nonché al percorso presumibilmente seguito.
La posizione del pedone rispetto alle fonti luminose e allo sfondo assume particolare rilievo, soprattutto negli investimenti notturni.
Tali informazioni sono fondamentali per ricostruire le concrete condizioni di percepibilità del pedone. L’abbigliamento, l’illuminazione, lo sfondo, la presenza di ostacoli alla visuale e la posizione reciproca dei diversi elementi consentono di valutare la distanza dalla quale il pedone era effettivamente avvistabile, il momento nel quale la sua presenza diventava percepibile e il tempo materialmente disponibile per reagire. Da questi elementi dipende anche la possibilità di stabilire se una frenata, una deviazione della traiettoria o una diversa velocità avrebbero consentito di evitare l’urto.
Il passaggio dalla ricostruzione tecnica alla valutazione giuridica è quindi diretto. Stabilire quando e a quale distanza il pedone era concretamente percepibile consente di valutare se la velocità tenuta fosse adeguata alle condizioni di visibilità e alle caratteristiche della strada, se una diversa condotta fosse concretamente esigibile dal conducente e se l’eventuale inosservanza di una regola cautelare abbia assunto effettivo rilievo causale nella produzione dell’evento. Gli stessi elementi assumono rilievo anche nella valutazione del comportamento del pedone e dell’eventuale concorso causale delle rispettive condotte.
2.4 Investimento di ciclisti
Nell’investimento di un ciclista, la bicicletta costituisce una delle principali fonti materiali di informazione e va pertanto documentata con particolare attenzione, insieme alla sua posizione finale, ai danni, alle deformazioni e agli eventuali componenti distaccati.
Assumono particolare rilievo i dispositivi destinati alla visibilità del mezzo e del ciclista. Vanno quindi documentati la luce anteriore e quella posteriore, i dispositivi catadiottrici, gli elementi riflettenti applicati alle ruote o ai pedali e, più in generale, ogni componente destinato a rendere percepibile la bicicletta nelle condizioni esistenti al momento dell’evento.
La situazione riscontrata dopo l’urto non coincide necessariamente con quella precedente alla collisione. Lampade, dispositivi catadiottrici, supporti e altri componenti possono infatti rompersi o distaccarsi a seguito dell’impatto e finire non soltanto sulla carreggiata, ma anche sui margini stradali, sui cigli erbosi, nelle scarpate o nei fossati adiacenti, talvolta anche a una certa distanza dalla posizione finale della bicicletta. Per questa ragione, soprattutto quando sorgono dubbi sulla presenza di dispositivi luminosi o riflettenti al momento dell’incidente, è importante verificare tempestivamente l’area e ricercare eventuali frammenti o componenti ancora presenti sul posto, prima che il traffico, la pulizia della strada o altre circostanze ne determinino la dispersione o la rimozione.
L’assenza sulla bicicletta, dopo l’incidente, di una lampada o di un dispositivo riflettente non dimostra quindi che quel componente mancasse anche prima dell’urto. Analogamente, l’assenza di una dinamo, di cablaggi elettrici o di altri elementi di un impianto tradizionale non consente di concludere che la bicicletta fosse priva di illuminazione, poiché molti dispositivi moderni utilizzano batterie autonome e vengono fissati direttamente al telaio, al manubrio, al reggisella o ad altre parti del mezzo.
Quando sono ancora presenti, assumono rilievo anche le batterie, i relativi alloggiamenti, i sistemi di fissaggio, gli eventuali cablaggi e la posizione degli interruttori o dei comandi. Prima di accendere una luce, ricaricare una batteria, sostituire una pila o azionare un interruttore, è bene valutare l’opportunità di conservare lo stato del dispositivo per un successivo accertamento, evitando di modificare proprio la condizione che dovrà essere ricostruita.
Particolare attenzione va riservata anche alle tracce presenti sulla pavimentazione: incisioni, scalfiture, graffi, abrasioni o trasferimenti di materiale lasciati dalla bicicletta, dal veicolo o da componenti distaccati possono fornire indicazioni preziose per localizzare il punto effettivo di collisione e ricostruire le successive traiettorie. Tali tracce vanno documentate nel loro rapporto con la carreggiata, con la posizione finale dei mezzi e con gli altri elementi della scena, prima che risultino alterate o cancellate dal traffico.
Quanto osservato in relazione all’abbigliamento del pedone vale, con i necessari adattamenti, anche per il ciclista. Il colore degli indumenti, le superfici chiare o scure e gli elementi retroriflettenti incidono sulla concreta percepibilità della persona e vanno quindi conservati e documentati quando assumono interesse ricostruttivo. In determinate condizioni l’utilizzo di dispositivi ad alta visibilità assume inoltre specifico rilievo normativo: fuori dai centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima del sorgere del sole, nonché nelle gallerie, il ciclista ha infatti l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. In tali casi va pertanto documentata con particolare attenzione la presenza o l’assenza di questi dispositivi e, quando disponibili, il loro stato e le loro caratteristiche. Analoga attenzione va riservata all’eventuale casco e agli altri oggetti indossati o trasportati.
Negli eventi notturni o in condizioni di ridotta visibilità valgono inoltre le considerazioni già svolte in materia di illuminazione ambientale, sfondo, sorgenti luminose, pavimentazione bagnata ed eventuale incrocio con altri veicoli. La presenza di dispositivi luminosi o riflettenti sulla bicicletta e di elementi ad alta visibilità indossati dal ciclista non esaurisce infatti la valutazione della sua percepibilità, che dipende dalla concreta configurazione della scena, dalle condizioni ambientali e dalla posizione reciproca dei soggetti coinvolti.
La presenza, l’assenza o lo stato di uno specifico dispositivo non determinano automaticamente la responsabilità. Ogni elemento va inserito nella concreta sequenza dell’evento, verificandone l’effettiva incidenza sulla percepibilità del ciclista, sulla distanza di avvistamento, sul tempo materialmente disponibile per reagire e, infine, sull’evitabilità dell’investimento e sulla valutazione delle relative condotte.
2.5 Esame e documentazione del veicolo
Dopo un incidente stradale, è importante fotografare accuratamente il veicolo prima che venga riparato, demolito o comunque modificato. Non è sufficiente fotografare soltanto la zona apparentemente interessata dall’urto, ma è opportuno riprendere il veicolo nel suo complesso, documentandone il fronte, il retro, entrambe le fiancate e le viste oblique, così da collocare correttamente le singole deformazioni rispetto all’intera struttura.
Vanno quindi documentate con maggiore dettaglio le singole deformazioni e le parti del veicolo interessate dall’urto o comunque rilevanti a fini ricostruttivi, tra cui i gruppi ottici, i cristalli, gli specchi, gli pneumatici, i cerchi, le sospensioni, le parti distaccate e, se rilevanti, le zone inferiori accessibili in sicurezza.
L’esame non va limitato alla parte esterna. Anche l’abitacolo conserva informazioni utili, tra le quali lo stato del quadro strumenti e delle eventuali spie, la posizione dei sedili e dei comandi, gli eventuali danni o spostamenti degli elementi interni e gli altri particolari interessati dall’evento. Particolare attenzione va riservata anche allo stato delle cinture di sicurezza e degli airbag, che va documentato prima di qualsiasi manipolazione, poiché può assumere rilievo nella ricostruzione dell’incidente e nella valutazione delle conseguenze riportate dagli occupanti.
La posizione, l’entità e la forma delle deformazioni consentono di ricostruire le modalità dell’urto, individuando le zone di contatto, verificando la compatibilità tra i danni e le altre tracce disponibili e ricavando indicazioni sulla posizione reciproca dei soggetti coinvolti e sulle rispettive direzioni di movimento al momento della collisione.
Particolare cautela va adottata quando si intende verificare lo stato di luci, comandi o altri dispositivi. Prima di azionare interruttori, attivare il quadro strumenti, scollegare componenti o effettuare interventi sul veicolo, è bene valutare se tali operazioni rischiano di alterare elementi tecnicamente rilevanti e di modificare lo stato che dovrà essere successivamente esaminato.
La conservazione del veicolo va valutata anche dopo un eventuale dissequestro. Il venir meno del vincolo imposto dall’autorità non significa infatti che il mezzo abbia esaurito il proprio rilievo probatorio. Una successiva consulenza può richiedere misurazioni non effettuate in precedenza, l’esame di una particolare deformazione, l’ispezione di un componente o la verifica della compatibilità con una determinata ipotesi ricostruttiva. Prima di procedere alla riparazione, alla demolizione o ad altre modifiche irreversibili è quindi opportuno considerare l’eventualità di successivi approfondimenti.
2.6 Accertamenti sul corretto utilizzo del casco
Negli incidenti che coinvolgono utenti tenuti all’impiego del casco assume particolare rilievo accertare se il dispositivo fosse correttamente utilizzato e verificare l’eventuale incidenza delle effettive modalità di impiego sulle conseguenze lesive.
Il casco va attentamente esaminato e fotografato prima di essere pulito, riparato o comunque modificato. La documentazione deve riguardare la calotta esterna, la visiera, l’imbottitura interna, il cinturino sottogola e il relativo sistema di chiusura, nonché eventuali abrasioni, deformazioni, rotture o altre tracce riconducibili all’incidente. Va inoltre fotografata l’etichetta di omologazione, quando presente.
Può accadere che, dopo l’incidente, il casco venga rinvenuto dagli accertatori separato dal soggetto coinvolto. Questa circostanza può far sorgere il dubbio che il dispositivo non fosse correttamente indossato al momento dell’urto, ma non consente da sola di trarre una conclusione in tal senso. Il casco può infatti essersi sfilato durante l’impatto o nelle fasi successive dell’evento, oppure essere stato rimosso durante le operazioni di soccorso. Assume quindi rilievo l’esame complessivo delle condizioni del casco, della posizione nella quale è stato rinvenuto, dello stato del cinturino e del sistema di chiusura, nonché delle eventuali tracce di contatto presenti sulla calotta esterna e di sangue o altre tracce biologiche presenti al suo interno.
Qualora si accertasse che il casco era indossato ma non correttamente allacciato, va verificato se si trovava ancora in posizione sul capo al momento dell’impatto e se abbia comunque esplicato la sua azione protettiva.
Accertare che il casco non fosse indossato o non fosse correttamente allacciato non esaurisce però la valutazione. Occorre stabilire, sul piano medico-legale, se e in quale misura tale circostanza abbia inciso sulle lesioni riportate, distinguendo quelle che si sarebbero comunque verificate da quelle che un corretto impiego del casco avrebbe verosimilmente evitato o attenuato.
Solo dopo tale verifica è possibile valutare le conseguenze giuridiche dell’eventuale mancato o scorretto impiego del casco. A fini risarcitori, infatti, non è sufficiente accertare la violazione dell’obbligo, ma occorre verificarne la concreta incidenza causale sulla produzione o sull’aggravamento delle lesioni.
2.7 Dati elettronici e sistemi di bordo
La ricostruzione degli incidenti stradali non si basa più soltanto su tracce materiali, deformazioni e testimonianze. Nei veicoli moderni assumono sempre maggiore rilievo anche le informazioni registrate dai sistemi elettronici e dai dispositivi di bordo.
Tra i sistemi da verificare rientrano, a seconda del veicolo e della relativa configurazione, gli Event Data Recorder (EDR), le centraline elettroniche che memorizzano dati utili alla ricostruzione, i sistemi telematici e di localizzazione satellitare, le scatole nere assicurative, i cronotachigrafi, le dashcam e altri dispositivi di bordo.
Occorre anzitutto individuare quali sistemi sono effettivamente presenti e quali informazioni registrano e conservano. Il contenuto disponibile varia infatti in funzione del veicolo, dell’anno di costruzione, dell’allestimento e delle caratteristiche del singolo dispositivo.
Anche le modalità di conservazione e di acquisizione dei dati variano sensibilmente. Alcuni sistemi mantengono le informazioni per periodi limitati, altri le sovrascrivono o le rendono accessibili soltanto attraverso apparecchiature e procedure specifiche.
Per questa ragione, quando esiste il rischio che i dati vengano cancellati, sovrascritti o alterati da successivi interventi sul veicolo, è importante attivarsi tempestivamente per evitarne la perdita e conservarne la disponibilità ai fini di una successiva acquisizione.
L’acquisizione va effettuata con strumenti tecnicamente adeguati e nel rispetto delle procedure applicabili, soprattutto quando le informazioni sono custodite da compagnie assicurative, aziende o altri soggetti terzi.
I dati elettronici, una volta acquisiti, non vanno interpretati isolatamente. Il loro significato dipende dalle caratteristiche del sistema che li ha prodotti, dalle modalità con le quali sono stati registrati e dal confronto con le altre fonti disponibili, quali rilievi, tracce, deformazioni, testimonianze e restante documentazione.
La valutazione complessiva di questi elementi consente di attribuire ai dati elettronici il corretto significato ricostruttivo e di verificarne l’eventuale rilievo ai fini dell’accertamento causale e delle responsabilità.
3. Infortuni sul lavoro
3.1 Documentazione della scena dell’infortunio
Negli infortuni sul lavoro, la situazione presente al momento dell’evento cambia spesso in tempi molto brevi.
Dopo l’infortunio è infatti spesso necessario mettere in sicurezza macchine e impianti, rimuovere materiali, pulire superfici o spostare utensili e attrezzature. A queste modifiche si aggiunge, in seguito, la ripresa dell’attività produttiva. Si tratta di interventi spesso inevitabili, che possono però cancellare o alterare elementi utili alla successiva ricostruzione dell’accaduto.
Compatibilmente con le esigenze di sicurezza e senza interferire con le attività degli organi competenti, vanno quindi documentati lo stato dei luoghi, la posizione delle macchine e delle attrezzature, gli utensili, i prodotti o i materiali in lavorazione, le postazioni di lavoro, le superfici, la pavimentazione e ogni altro elemento collegato all’evento.
Particolare importanza assume, quando ancora ricostruibile, la posizione occupata dall’infortunato al momento dell’evento rispetto alla macchina, all’attrezzatura, alla zona pericolosa e agli altri elementi presenti. Il rapporto spaziale tra la persona e l’ambiente di lavoro assume infatti rilievo nella ricostruzione della sequenza che ha condotto alla lesione.
Se l’infortunio deriva da una caduta dall’alto, vanno documentati, a seconda del caso, scale, ponteggi, parapetti, aperture, piani di lavoro, sistemi anticaduta, punti di ancoraggio, accessi, differenze di quota e ogni altro elemento rilevante rispetto al rischio di caduta.
Negli scivolamenti e nelle cadute sullo stesso piano, l’attenzione va rivolta soprattutto alle condizioni della pavimentazione, all’eventuale presenza di liquidi o altre sostanze, a irregolarità e dislivelli, agli ostacoli o agli ingombri e alle condizioni di illuminazione della zona interessata.
Quando l’evento riguarda la movimentazione di materiali o la loro caduta sull’infortunato, vanno esaminati il carico e la sua disposizione, i sistemi di sollevamento e gli accessori utilizzati, gli spazi interessati dalle operazioni e la posizione della persona rispetto all’area nella quale queste si svolgevano.
Più in generale, la documentazione deve restituire nel modo più completo possibile le condizioni concretamente esistenti al momento dell’infortunio, senza limitarsi agli elementi che appaiono immediatamente collegati all’evento. Anche caratteristiche dell’ambiente apparentemente secondarie possono infatti acquistare rilievo nel corso della successiva ricostruzione.
Lo scopo non è soltanto ricostruire come si è materialmente verificato l’infortunio, ma anche confrontare la situazione concretamente esistente con le misure di prevenzione e protezione previste per quella specifica attività.
Da questo confronto si ricavano gli elementi necessari per valutare le condotte concretamente tenute, la presenza e l’effettiva funzionalità delle misure di sicurezza, l’eventuale violazione di regole cautelari e il relativo rapporto causale con l’infortunio.
3.2 Macchine, impianti e attrezzature
Quando l’infortunio coinvolge una macchina, un impianto o un’attrezzatura, assume particolare importanza ricostruirne la configurazione effettivamente esistente al momento dell’evento.
Vanno innanzitutto rilevati gli elementi identificativi disponibili, quali marca, modello, matricola, targhe e ogni altro dato utile a individuare con precisione la macchina, l’impianto o l’attrezzatura interessata.
Particolare attenzione va riservata alla posizione dei comandi e dei selettori, ai pulsanti di arresto e di emergenza, ai ripari, ai carter, alle barriere, ai sensori, agli interblocchi e agli altri dispositivi destinati alla sicurezza dell’operatore.
Assumono rilievo anche l’utensile eventualmente installato, il materiale in lavorazione, i componenti danneggiati, rimossi o sostituiti e, più in generale, ogni elemento che caratterizzava la concreta configurazione esistente al momento dell’infortunio.
L’esame deve riguardare lo stato effettivamente riscontrato e non soltanto quello previsto dal progetto, dal manuale di uso e manutenzione o dalle procedure aziendali. La presenza sulla carta di una determinata misura di sicurezza non dimostra infatti che essa fosse realmente presente, funzionante ed efficace al momento dell’evento.
Un riparo mancante o aperto, un sensore non funzionante, un interblocco neutralizzato, un comando modificato o qualsiasi altra alterazione dei sistemi di sicurezza assumono particolare rilievo quando risultano inseriti nella sequenza causale che ha condotto all’infortunio.
Allo stesso modo, la semplice presenza di un dispositivo di sicurezza non dimostra che esso fosse concretamente idoneo a impedire quello specifico evento. Occorre comprenderne il funzionamento e verificare quale effetto avrebbe avuto nella sequenza effettivamente verificatasi.
Quando la posizione di un comando, di un selettore o di un elemento mobile assume rilievo ricostruttivo, va documentata prima di qualsiasi modifica, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di sicurezza. La stessa attenzione va riservata alle schermate dei sistemi di controllo, ai codici di errore, agli allarmi e alle altre indicazioni ancora visibili dopo l’evento.
Se la macchina, l’impianto o l’attrezzatura conserva rilievo ai fini degli accertamenti, è opportuno evitare riparazioni, modifiche o rimessa in servizio fino a quando non siano state considerate le eventuali esigenze di approfondimento, ferma restando la priorità degli interventi necessari a eliminare situazioni di pericolo.
Le modifiche effettuate dopo l’infortunio vanno comunque documentate con precisione, in modo da distinguere la configurazione esistente al momento dell’evento da quella risultante dagli interventi successivi.
3.3 Dispositivi di protezione individuale
Lo stato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) assume spesso rilievo nella ricostruzione dell’infortunio e nella valutazione dell’effettiva efficacia delle misure di protezione adottate.
Caschi, guanti, calzature, imbracature, dispositivi anticaduta, occhiali, maschere e indumenti protettivi vanno quindi conservati nello stato in cui sono stati rinvenuti e, quando rilevanti, accuratamente esaminati e fotografati.
È bene acquisire immagini complessive del dispositivo e fotografie di dettaglio relative a eventuali rotture, abrasioni, tagli, deformazioni, contaminazioni o altre tracce riferibili all’evento. Nei DPI costituiti da più elementi assumono particolare importanza anche i sistemi di chiusura, le fibbie, gli agganci, i collegamenti e gli eventuali punti di ancoraggio.
La verifica non riguarda soltanto la presenza o l’assenza del DPI. Vanno considerate anche la sua tipologia, l’idoneità rispetto allo specifico rischio, lo stato di conservazione e le concrete modalità di impiego. Quando rilevanti, assumono inoltre interesse le informazioni relative alla consegna del dispositivo, alla formazione e all’addestramento ricevuti dal lavoratore.
Anche in questo ambito, l’accertamento tecnico si collega direttamente alla valutazione giuridica. La semplice constatazione che un determinato DPI non fosse utilizzato, oppure fosse impiegato in modo non corretto, non consente infatti di definire automaticamente le responsabilità.
Occorre verificare quale misura di protezione era concretamente richiesta in relazione alla specifica attività, se il dispositivo fornito era idoneo e correttamente mantenuto, quali obblighi gravavano sui diversi soggetti coinvolti e quale incidenza causale l’assenza o il non corretto utilizzo del DPI ha effettivamente avuto sulla produzione o sulla gravità delle conseguenze dell’infortunio.
3.4 Documentazione aziendale e dati elettronici
Negli infortuni sul lavoro, la ricostruzione materiale dell’evento va spesso confrontata con la documentazione relativa all’organizzazione della sicurezza e alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tra i documenti da esaminare rientrano, a seconda del caso, il documento di valutazione dei rischi (DVR), le procedure operative, le istruzioni di lavoro, i manuali delle macchine, la documentazione tecnica, i registri di manutenzione, le verifiche periodiche, la documentazione relativa alla formazione e all’addestramento, alla consegna dei dispositivi di protezione individuale, ai turni e agli orari di lavoro, agli ordini di servizio e agli interventi eseguiti prima dell’infortunio.
La rilevanza di questi documenti non dipende però dalla loro semplice esistenza. Una procedura formalmente corretta acquista significato soltanto se viene confrontata con l’effettiva organizzazione del lavoro e con ciò che concretamente avveniva nella postazione interessata.
Lo stesso vale per la manutenzione. Non basta che un intervento fosse previsto, ma occorre verificare quando è stato effettivamente eseguito, su quali componenti, con quali modalità e con quale esito.
In molti casi, macchine e impianti moderni registrano anche informazioni elettroniche relative al loro funzionamento, quali log, allarmi, arresti, anomalie, accessi degli operatori, cicli macchina, dati di produzione e altre informazioni memorizzate dai sistemi di controllo.
Vanno considerati anche i sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi quando forniscono elementi utili a ricostruire aspetti temporali o spaziali collegati all’evento.
L’esistenza di queste fonti va verificata tempestivamente, soprattutto quando i sistemi prevedono la cancellazione o la sovrascrittura automatica dei dati. L’acquisizione della documentazione aziendale e dei dati elettronici va effettuata nel rispetto delle procedure applicabili e attraverso i soggetti legittimati, attivandosi per evitare che documenti e dati vadano perduti prima di poterne valutare compiutamente il rilievo.
Il confronto tra quanto materialmente accaduto e l’organizzazione formalmente prevista rappresenta spesso un passaggio fondamentale per individuare le condotte rilevanti, le eventuali violazioni delle regole di sicurezza, i soggetti titolari dei relativi obblighi e il rapporto causale tra tali violazioni e l’infortunio.
4. Aspetti comuni successivi all’evento
4.1 Spese e documentazione
Oltre agli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e all’accertamento delle responsabilità, va conservata ordinatamente anche la documentazione relativa alle conseguenze che ne sono derivate.
Rientrano in questa categoria, a seconda del caso, la documentazione sanitaria, le ricevute, le fatture, gli scontrini, le spese di trasporto e di assistenza, i preventivi, la documentazione relativa a riparazioni o sostituzioni, i documenti assicurativi e gli elementi riguardanti l’assenza dal lavoro o altre conseguenze economicamente valutabili.
È bene non affidarsi soltanto al ricordo delle spese sostenute, perché la loro successiva dimostrazione richiede un adeguato riscontro documentale. Anche importi singolarmente modesti assumono rilievo quando vengono considerati nel loro complesso.
Una raccolta ordinata fin dall’inizio facilita quindi non soltanto la quantificazione delle conseguenze economiche, ma anche la prova delle singole spese e la verifica della loro riconducibilità all’evento.
4.2 Social network e comunicazioni pubbliche
Nelle ore immediatamente successive a un incidente o a un infortunio è frequente che le persone coinvolte pubblichino sui social network fotografie, video, commenti o prime interpretazioni dell’accaduto.
È invece prudente evitare comunicazioni pubbliche, perlomeno fino a quando non si dispone di una conoscenza sufficientemente completa dei fatti.
Una frase scritta nell’immediatezza risente spesso di informazioni incomplete, impressioni personali o ricordi ancora confusi. Una volta pubblicata, rischia inoltre di essere estrapolata dal contesto e interpretata in modo diverso rispetto alle intenzioni di chi l’ha scritta.
La stessa cautela riguarda fotografie e video. Un’immagine mostra inevitabilmente soltanto una parte della scena e, se considerata isolatamente, rischia di suggerire conclusioni non confermate da una ricostruzione più completa dell’evento.
Va inoltre considerato che una comunicazione pubblicata online può continuare a circolare anche dopo la sua successiva rimozione, ad esempio attraverso copie, condivisioni o schermate salvate da altri utenti.
La prudenza nelle comunicazioni pubbliche evita quindi di diffondere nell’immediatezza versioni incomplete o inesatte di una vicenda che richiede ancora di essere ricostruita e valutata sotto il profilo tecnico e giuridico.
4.3 Il coinvolgimento di un professionista del settore
Nei casi che presentano profili tecnici o giuridici di particolare rilievo, coinvolgere quanto prima un professionista del settore incide spesso sulla qualità degli accertamenti successivi.
Un sopralluogo eseguito nelle prime fasi consente di individuare elementi destinati a scomparire o a modificarsi. Allo stesso modo, un intervento svolto nell’immediatezza permette di riconoscere l’importanza di una registrazione video, di un veicolo, di un macchinario, di un dispositivo elettronico, di un indumento o di una particolare documentazione prima che tali fonti vengano disperse, alterate o rese non più disponibili.
Un’attenta valutazione iniziale serve soprattutto a individuare le questioni decisive e, di conseguenza, gli approfondimenti realmente necessari. Non ogni incidente richiede l’acquisizione dei dati elettronici di un veicolo, così come non ogni infortunio impone una complessa analisi del macchinario. L’obiettivo è concentrare fin dall’inizio l’attenzione sugli elementi pertinenti, evitando accertamenti inutili e, al tempo stesso, il rischio che fonti rilevanti vengano alterate o vadano perdute.
Quando una fonte è destinata a modificarsi o a scomparire, va valutata senza ritardo l’opportunità di ricorrere agli strumenti tecnici e giuridici disponibili per documentarla e preservarla.
Nei casi che presentano contemporaneamente problematiche tecniche e giuridiche, i due piani vanno considerati in modo coordinato. Una traccia assume significato in relazione alla questione alla quale è riferita e, allo stesso tempo, una determinata ipotesi giuridica deve trovare riscontro negli elementi materiali ricostruiti.
L’accertamento tecnico non costituisce infatti un’attività separata dalla successiva valutazione giuridica, ma ne rappresenta spesso un fondamentale presupposto fattuale.
5. Conclusioni
La ricostruzione di un incidente stradale o di un infortunio sul lavoro dipende in larga misura dalla qualità e dalla completezza delle informazioni disponibili.
Molte di queste informazioni sono destinate a modificarsi o a scomparire rapidamente: una traccia rilevante viene cancellata, un veicolo viene riparato, un macchinario modificato, una registrazione sovrascritta, un dato elettronico perduto e un testimone diventa difficile da rintracciare.
Ciò che viene perduto nelle prime ore o nei primi giorni non sempre è recuperabile attraverso accertamenti successivi, anche quando questi risultano particolarmente approfonditi.
Per questa ragione assumono particolare importanza la documentazione della scena nell’immediatezza dell’evento, la conservazione dello stato dei veicoli, dei macchinari e degli altri elementi rilevanti, l’individuazione delle fonti digitali, la raccolta dei recapiti dei testimoni e l’ordinata conservazione della documentazione disponibile.
Lo scopo non è trasformare le persone coinvolte in investigatori né sostituirsi agli organi istituzionalmente competenti, ma evitare che informazioni potenzialmente decisive vadano perdute prima che ne venga compreso il reale significato.
Negli incidenti stradali e negli infortuni sul lavoro, la realtà materiale dell’evento costituisce infatti il punto di partenza della successiva valutazione giuridica. Prima di stabilire se una condotta era o meno conforme alle regole cautelari, se ha assunto rilievo causale e quali responsabilità ne derivano, occorre ricostruire con la maggiore attendibilità possibile ciò che è realmente accaduto.
La corretta raccolta e conservazione delle fonti di prova rappresentano quindi il necessario collegamento tra la ricostruzione tecnica dell’evento e la sua valutazione giuridica.
6. Riferimenti normativi e istituzionali essenziali
I riferimenti che seguono hanno carattere essenziale e non esaustivo e riguardano le principali disposizioni richiamate dai temi affrontati nell’articolo.
Profili probatori e conservazione delle fonti di prova
• Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro: disciplina, tra l’altro, la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato e gli accertamenti urgenti quando vi sia il pericolo che luoghi, cose o tracce si alterino, si disperdano o comunque si modifichino.
• Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili: disciplina gli accertamenti tecnici relativi a persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione.
• Art. 2697 c.c. – Onere della prova: contiene la regola generale sulla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
• Art. 2712 c.c. – Riproduzioni meccaniche: riguarda il valore probatorio delle riproduzioni fotografiche, informatiche e delle altre rappresentazioni meccaniche di fatti e cose.
• Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore: disciplina gli effetti del concorso colposo del danneggiato sulla misura del risarcimento e l’esclusione dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.
• Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni: richiama, nella determinazione del risarcimento derivante da fatto illecito, anche i criteri previsti dall’art. 1227 c.c.
• Art. 696 c.p.c. – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale: consente, nei presupposti previsti dalla norma, di procedere in via preventiva ad accertamenti tecnici o ispezioni su persone, cose o luoghi.
• Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: disciplina la consulenza tecnica preventiva finalizzata anche alla composizione della controversia.
Normativa sulla circolazione stradale
• Art. 68 c.d.s. – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi: disciplina, tra l’altro, i dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi, comprese le luci anteriori e posteriori e i dispositivi catadiottrici.
• Art. 141 c.d.s. – Velocità: contiene i criteri generali di adeguamento della velocità alle caratteristiche della strada, del veicolo, del traffico e alle condizioni ambientali, assumendo particolare rilievo nelle valutazioni relative alla percepibilità del pericolo, ai tempi di reazione e all’evitabilità dell’evento.
• Art. 171 c.d.s. – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote: disciplina l’obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato il casco protettivo per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, salve le eccezioni previste dalla norma.
• Art. 1, comma 75-novies, l. 27 dicembre 2019, n. 160: prevede l’obbligo del casco protettivo per i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
• Art. 172 c.d.s. – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini: disciplina l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi destinati alla protezione dei bambini.
• Art. 182 c.d.s. – Circolazione dei velocipedi: disciplina il comportamento dei ciclisti e prevede, fuori dai centri abitati nelle ore indicate dalla norma e nelle gallerie, l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
• Art. 189 c.d.s. – Comportamento in caso di incidente: oltre agli obblighi di fermarsi e prestare assistenza, prevede che le persone coinvolte salvaguardino la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, si adoperino affinché lo stato dei luoghi non venga modificato e le tracce utili all’accertamento delle responsabilità non vengano disperse.
• Art. 190 c.d.s. – Comportamento dei pedoni: disciplina le modalità di circolazione e attraversamento dei pedoni e assume rilievo nella valutazione delle rispettive condotte negli eventi che li coinvolgono.
Sicurezza sul lavoro
• Art. 15 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Misure generali di tutela: individua i principi fondamentali sui quali si basa l’organizzazione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Art. 18 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: disciplina i principali obblighi organizzativi e prevenzionistici riferibili al datore di lavoro e al dirigente.
• Art. 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Oggetto della valutazione dei rischi: costituisce il principale riferimento per l’esame del documento di valutazione dei rischi (DVR) e delle misure individuate in relazione alla concreta attività lavorativa.
• Art. 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: disciplina gli obblighi di formazione e, nei casi previsti, di addestramento dei lavoratori.
• Artt. 70 e 71 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e obblighi del datore di lavoro: riguardano la conformità, l’idoneità, l’installazione, l’impiego, la manutenzione e i controlli delle attrezzature di lavoro.
• Art. 73 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Informazione, formazione e addestramento: disciplina gli obblighi riferiti ai lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro.
• Artt. 74, 75 e 77 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: riguardano la definizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), il relativo obbligo di impiego e gli obblighi del datore di lavoro connessi alla loro scelta, fornitura, manutenzione e utilizzazione.
• Art. 111 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota: contiene le principali prescrizioni relative alla scelta e all’impiego delle attrezzature nei lavori in quota.
• Art. 115 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: disciplina i sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
Dati elettronici dei veicoli
• Regolamento (UE) 2019/2144: disciplina, nell’ambito dei requisiti generali di sicurezza dei veicoli, anche gli Event Data Recorder (EDR) e le principali categorie di dati riferibili al periodo immediatamente precedente, contemporaneo e successivo alla collisione.
• Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione: integra il regolamento (UE) 2019/2144 stabilendo specifiche procedure di prova e requisiti tecnici relativi agli EDR.
Videosorveglianza e protezione dei dati
• Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): costituisce il riferimento generale in materia di trattamento dei dati personali e trova applicazione anche alle immagini e alle registrazioni video quando contengono dati personali.
• Art. 4 l. 20 maggio 1970, n. 300 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: assume specifico rilievo nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di lavoro.
• European Data Protection Board, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video: forniscono indicazioni sull’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati ai sistemi di videosorveglianza.
• Garante per la protezione dei dati personali, FAQ sulla videosorveglianza: contiene indicazioni applicative anche in materia di conservazione delle immagini e trattamento delle registrazioni.
Fonti istituzionali in materia di infortuni sul lavoro
• INAIL – Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO: sistema di sorveglianza dedicato all’analisi degli infortuni mortali e gravi e dei relativi fattori causali, con documentazione metodologica e dati utilizzabili anche a fini di studio e prevenzione.
• Ispettorato Nazionale del Lavoro: costituisce una fonte istituzionale di riferimento per normativa, circolari e documentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.